La creazione dell'Arbitro Bancario Finanziario è prevista dall'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) - che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con una Delibera del 29 luglio 2008, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento.
La Banca d'Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR, che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 24 giugno 2009.
L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica.
L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli.
In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri:
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.
Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati.
Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di:
L'attività di Segreteria tecnica è svolta dalla Banca d'Italia.