Prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all'intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio o una persona responsabile della gestione dei reclami.
Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l'intermediario comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema.
Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.
Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato:
In tutti i casi occorre indicare la causale "Ricorso ABF" e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.
Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile.
Il modulo per il ricorso è disponibile su questo sito e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico (Elenco filiali). Una copia del modulo è inoltre acclusa alla "Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario", scaricabile da questo sito.
Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l'attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) con una di queste modalità:
Non appena presentato il ricorso all'Arbitro il cliente deve inviarne copia all'intermediario con lettera raccomandata AR o per posta elettronica certificata (PEC).
Attenzione! Se il cliente non invia copia del ricorso all'intermediario la procedura può bloccarsi o subire forti ritardi.
Dalla ricezione della comunicazione, infatti, l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso.
La Segreteria tecnica svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti.
Per questo è importante che il ricorso sia completo e regolare e che sia presentato nei termini, altrimenti è irricevibile.
La Segreteria tecnica e il Collegio possono comunque chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti. Questa richiesta comporta la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del Collegio, di cui viene data comunicazione alle parti.
L'INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA
Se nel corso del procedimento il Collegio rileva che per la controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione, il Collegio stesso interrompe il procedimento. Se la conciliazione fallisce, il ricorso può essere riproposto entro 6 mesi dal fallimento senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo all'intermediario.
Può inoltre accadere che prima della decisione del Collegio la controversia venga portata dall'intermediario anche all'attenzione dell'autorità giudiziaria o di arbitri.
In tal caso, la Segreteria tecnica invita il cliente a dichiarare se ha comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all'ABF. Se il cliente manifesta il proprio interesse entro 30 giorni, il procedimento prosegue; in caso contrario, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento.
Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia.
Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora al funzionamento della procedura, il suo inadempimento è pubblicato su questo sito, sul sito web della Banca d'Italia e, a spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale.
E' inadempiente l'intermediario che:
Non collabora al funzionamento della procedura l'intermediario che: