All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono:
- banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB) nonchè i confidi e i cambiavalute di cui all'art.155 del TUB;
- Istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in Italia;
- Poste Italiane per l'attività di Bancoposta;
- banche e intermediari esteri operanti in Italia.
L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere le controversie:
- riguardanti servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati, che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob;
- riguardanti beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo oppure le forniture connesse a operazioni di factoring (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto);
- già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine;
- relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto all'intermediario e devono essere trascorsi non più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.