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Intermediari

Sono obbligati ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario:

  • le banche;
  • gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB), ivi inclusi i confidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e i cambiavalute (articolo 155, comma 5 del TUB);
  • le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB;
  • gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL);
  • Poste Italiane per le attività di Bancoposta.

Il link "Albi/Elenchi (si apre in nuova finestra)" consente di consultare l'albo delle banche, l'elenco speciale delle società finanziarie previsto dall'art. 107 del TUB, l'albo degli istituti di moneta elettronica (IMEL), l'elenco delle succursali di banche e l'elenco delle banche estere in libera prestazione di servizi, tutti pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

Il link "Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (si apre in nuova finestra)" consente di consultare gli albi e gli elenchi relativi agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, ivi inclusi i confidi (art. 155, comma 4 del TUB) e i cambiavalute (art. 155, comma 5 del TUB), tutti pubblicati sul sito della Banca d'Italia. Soltanto gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB aderiscono all'Arbitro Bancario Finanziario.

Non sono obbligati ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione Europea. Questi intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema di risoluzione stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel paese d'origine.

Fin-Net è la rete transfrontaliera per il trattamento stragiudiziale dei ricorsi in materia di servizi finanziari. Questa è composta dagli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie nei settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri dell'Unione Europea.
Il cliente può così rivolgersi al proprio sistema stragiudiziale nazionale che lo mette in collegamento con il sistema equivalente del Paese in cui l'intermediario opera.

Pertanto, contattando la Segreteria tecnica, è possibile sapere se l'intermediario estero aderisce a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin-Net e, se si, ricevere le informazioni utili e la collaborazione tecnica per presentare il ricorso.

Qualora il ricorso venga accolto in tutto o in parte dal Collegio, l'intermediario dovrà: rimborsare al ricorrente l'importo di 20 euro versato da quest'ultimo all'atto della presentazione del ricorso; versare alla Banca d'Italia la somma di 200 euro, a titolo di contributo alle spese di procedura, tramite bonifico a favore della Sede della Banca d'Italia presso cui si riunisce il Collegio che ha deciso il ricorso. Le coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento verranno di volta in volta indicate nella lettera di comunicazione della decisione da parte della Segreteria tecnica competente.

Modulo di adesione per gli intermediari(si apre in nuova finestra)

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