In questa sezione è pubblicato l'elenco degli intermediari che non hanno rispettato le decisioni adottate dall'Arbitro Bancario Finanziario o che non hanno collaborato al funzionamento della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia.
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese di 200 euro dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata collaborazione al funzionamento della procedura quando l'intermediario:
- non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari;
- omette o invia in ritardo la documentazione richiesta, se questo impedisce all'ABF di decidere la controversia.
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