Contenuto principale:

Icona con lettere sulle facce di un cubo

Glossario

  • A
  •  |  B
  •  |  C
  •  |  D
  •  |  E
  •  |  F
  •  |  G
  •  |  H
  •  |  I
  •  |  L
  •  |  M
  •  |  N
  •  |  O
  •  |  P
  •  |  Q
  •  |  R
  •  |  S
  •  |  T
  •  |  U
  •  |  V
  •  |  Z

Parti

Il cliente e l'intermediario tra i quali è insorta la controversia.

Posta elettronica certificata (PEC)

La PEC è un servizio, offerto da operatori inseriti in uno specifico elenco pubblico tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), che consente la trasmissione elettronica dei messaggi con valore equiparabile a quello della raccomandata A/R. Al momento dell'inoltro, il gestore del servizio PEC invia al mittente una ricevuta dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio. Le normali e-mail, anche se provviste di forme di ricevute di avvenuta consegna o lettura, non hanno valore di posta elettronica certificata.

Prodotti composti

Prodotti composti da due o più contratti tra loro collegati (non necessariamente aventi ad oggetto prodotti bancari ma anche strumenti finanziari o prodotti assicurativi) che realizzano un'unica operazione economica. La disciplina di trasparenza bancaria prevede che per i prodotti composti le banche devono predisporre un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Se alcune componenti del prodotto sottostanno anche a disciplina diversa da quella bancaria (ad esempio, perché aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.

Fine del contenuto principale - vai al menu principale - vai al menu di servizio