Cos'è l'ABF

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR - Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica su questo sito internet per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri:

  • il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia;
  • un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
  • un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

L'attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d'Italia.

Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:

  • ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
  • ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all'intermediario;
  • se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni;
  • curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.

La nascita dell'ABF

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) - che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con Delibera del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento.

In applicazione della Delibera del CICR la Banca d'Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso.

L'ABF ha inizialmente operato con tre Collegi territoriali; da dicembre 2016 è attivo sul territorio con sette Collegi, competenti in base al domicilio del cliente.

Attenzione

Per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema, la Banca d'Italia, previo accordo con i Presidenti dei Collegi, può, in deroga alla competenza territoriale basata sul domicilio del ricorrente, disporre l'accentramento temporaneo (fino a un massimo di 18 mesi) presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati.

Il provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi è pubblicato su questo sito internet almeno quindici giorni prima della data prevista per l'accentramento dei ricorsi.

In questo caso per il cliente non ci sono cambiamenti: la presentazione del ricorso continua ad avvenire tramite il Portale ABF (o, in modalità cartacea per i soli casi consentiti).

Documenti

  1. ABF in parole semplici