Cosa accade dopo...

Una volta ricevuto un ricorso, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) segue questa procedura.

Fase preparatoria

L'ABF accerterà la completezza, regolarità e tempestività della documentazione che hai presentato.

Ti potrà essere chiesto di regolarizzare il ricorso e di fornire ulteriori elementi entro un termine tassativo.

Per rispondere alle eventuali richieste, controlla periodicamente l'Area Riservata del Portale. Ricordati di verificare anche i recapiti da te forniti (email, telefono cellulare) per interagire con l'ABF (ad esempio, per rispondere con tempestività a una richiesta di invio di documentazione integrativa). Assicurati che la tua casella di posta non sia piena, altrimenti non riceverai le notifiche e potresti perdere una comunicazione importante.

Il completamento del fascicolo del ricorso

Il ricorso viene trasmesso tempestivamente all'intermediario, che, entro il termine perentorio di 30 giorni (o 45, se aderisce a un’associazione degli intermediari) trasmette le proprie controdeduzioni all'ABF.

Hai a disposizione il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni per trasmettere una sola memoria di replica, senza ampliare la domanda iniziale presente nel ricorso.

L’intermediario può a sua volta trasmettere una sola memoria di controreplica entro il termine perentorio di 15 giorni (o 20, se aderisce a un’associazione degli intermediari) dalla ricezione delle tue repliche.

Attenzione

Ricordati di rispettare i termini che ti vengono concessi per la produzione della documentazione integrativa e della memoria di replica: il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione presentata oltre i termini perentori previsti, salvo limitate eccezioni (es. rinuncia al ricorso, comunicazione di accordo transattivo o conciliativo).

A seguito della ricezione delle controdeduzioni, della memoria di replica e della memoria di controreplica, o una volta che siano scaduti i termini per la loro presentazione, sarà comunicata alle parti la data in cui il fascicolo del ricorso si considera completo.

Decisione

È previsto un termine di 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo per la comunicazione dell’esito della controversia. La comunicazione dell'esito può avvenire anche tramite l'invio del solo dispositivo: in questo caso, è previsto un termine di 30 giorni per inviare la decisione completa di motivazione.

Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la tua controversia è di particolare complessità (es. per la specificità della materia trattata, in caso di rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento, ovvero in caso di ricorso pendente sulla stessa questione rimessa al Collegio di coordinamento). Sarai in ogni caso informato di tale proroga e del nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.

Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esiste un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l’accoglimento della domanda del ricorrente, la controversia potrà essere gestita dall'ABF in maniera più veloce, senza attendere la decisione del Collegio. In particolare:

  • se l'orientamento comporta l'accoglimento integrale della tua domanda, il ricorso potrà essere deciso direttamente dal Presidente del Collegio con proprio provvedimento; in questo caso, l'intermediario, entro 30 giorni, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione del Presidente;

oppure

  • se l'orientamento comporta l'accoglimento non integrale della tua domanda, il Presidente potrà proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata. In questo caso, entro 30 giorni, le parti rendono noto se intendono aderire alla proposta del Presidente con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro tale termine, il ricorso viene esaminato dal Collegio.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria e di quella eventualmente richiesta dal Collegio.

Se il ricorso è accolto anche solo in parte, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Se il cliente o l'intermediario riscontrano omissioni o errori materiali o di calcolo nella decisione possono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della stessa, richiederne la correzione. L’istanza di correzione del cliente è presentata tramite il Portale oppure, per i ricorsi presentati in modalità cartacea, per posta, via fax o è consegnata a mano.

Attenzione

Per avere informazioni di dettaglio sullo stato del tuo ricorso, tieni presente che sul Portale puoi sempre visualizzare la "barra di progressione" (cfr. Guida all'utilizzo del Portale, sezione "Le attività successive all'invio del ricorso").

Eventuale pubblicità dell'inadempimento

È inadempiente l'intermediario che non rispetta la decisione o non coopera allo svolgimento della procedura. Il suo inadempimento è pubblicato, oltre che sul sito internet dell'intermediario stesso per 6 mesi, anche su questo sito, alla sezione Intermediari inadempienti per 5 anni.

Documenti

  1. ABF in parole semplici