Verifiche preliminari
Prima di presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è necessario seguire questi passaggi.
1. Verifica dell'intermediario
Hai la possibilità di rivolgerti all'ABF quando la controversia riguarda una banca, un altro intermediario finanziario iscritto in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia o comunque previsti dalla normativa di settore (società finanziaria, confidi, Istituto di pagamento, Istituto di moneta elettronica - IMEL), Poste italiane per l'attività di Bancoposta o un intermediario estero operante in Italia.
Se l'intermediario non rientra tra le categorie indicate, o non ha più la qualifica di intermediario, l'ABF non può esaminare il ricorso.
Per verificare se l'intermediario è soggetto alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario consulta:
- albo delle banche ex art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB)
- albo degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB (c.d. Albo Unico)
- elenco dei confidi di cui all'art.112, comma 1, del TUB
- elenco degli istituti di pagamento
- elenco degli istituti di moneta elettronica (IMEL)
Attenzione
Le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e operano in Italia in regime di "libera prestazione di servizi" non sono obbligati ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net. In quest'ultimo caso puoi comunque rivolgerti all'ABF per il collegamento con il sistema equivalente del Paese in cui l'intermediario opera. Contattando le Segreterie tecniche dei Collegi, (cfr. la sezione "Contatti") puoi sapere se l'intermediario estero aderisce a un sistema stragiudiziale partecipante a Fin-Net e, in caso affermativo, ricevere collaborazione tecnica per presentare il ricorso.
2. Verifica dell'operazione o del servizio
La controversia deve riguardare un'operazione o un servizio bancario o finanziario (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, altri finanziamenti anche per l'acquisto di beni, carte di credito e bancomat e segnalazioni alla Centrale dei Rischi).
Ti segnaliamo che i casi di inadempimento da parte di alcuni intermediari alle decisioni dell'ABF sono ricorrenti nelle seguenti materie:
- rimborso degli oneri non maturati a seguito di anticipata estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto/delegazione di pagamento (inadempimenti c.d. "post Lexitor");
- buoni fruttiferi postali della serie Q/P, in merito agli interessi relativi agli anni dal ventunesimo al trentesimo;
- mutui indicizzati al franco svizzero.
Per maggiori informazioni, puoi consultare la sezione "Intermediari Inadempienti".
Se il contrasto sorto tra te e l'intermediario non riguarda la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (compresi i servizi di pagamento), ma servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni), puoi rivolgerti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob in base al D.Lgs. n. 130/2015 (di attuazione della direttiva 2013/11/UE) e operativo dal 9 gennaio 2017. Per maggiori informazioni cfr. la sezione "L'Arbitro per le Controversie Finanziarie".
3. Verifica del periodo di riferimento
Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso
4. Verifica dell'ammontare delle somme richieste
Con il ricorso all'ABF puoi chiedere all'intermediario una somma pari o inferiore a 200.000 euro. Per somme superiori, l'ABF non può esaminare il ricorso in quanto supera il limite di valore della competenza del sistema stragiudiziale.
Non ci sono invece limiti di importo, se chiedi soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
5. Verifica delle condizioni di presentazione del ricorso
Non puoi presentare ricorso all'ABF per una controversia già sottoposta a un giudice, a un arbitro o a un organismo di conciliazione. Puoi comunque rivolgerti all'ABF se una procedura di conciliazione non va a buon fine o se è stata attivata dall'intermediario e non vi hai aderito.
6. Verifica della preventiva presentazione del reclamo all'intermediario
Prima di presentare ricorso all'ABF devi cercare di risolvere il problema presentando un reclamo scritto all'intermediario.
Puoi rivolgerti all'ABF solo se l'intermediario non ha risposto al tuo reclamo nel termine di 60 giorni, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d';Italia in attuazione del Titolo VI del TUB (ad es. in materia di servizi di pagamento, per cui è concesso il termine di 15 giorni lavorativi) oppure se ti ha dato una risposta che ritieni non soddisfacente.
Non puoi presentare ricorso all'ABF se sono trascorsi più di 12 mesi da quando hai presentato reclamo all'intermediario. Puoi comunque presentare un nuovo reclamo.