Intermediari aderenti

Adesione al sistema stragiudiziale

Secondo le disposizioni che regolano l'Arbitro Bancario Finanziario gli intermediari iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia o comunque previsti dalla normativa di settore, aderiscono al sistema stragiudiziale e possono essere destinatari di ricorsi.

Si tratta in particolare di:

  • banche
  • intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB (c.d. Albo Unico)
  • confidi iscritti nell'elenco di cui all'art.112 comma 1 del TUB
  • istituti di pagamento
  • istituti di moneta elettronica (IMEL)
  • Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.

Le banche e gli intermediari esteri che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e operano in Italia in regime di "libera prestazione di servizi" non sono obbligati ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net. In quest'ultimo caso il cliente può comunque rivolgersi al sistema ABF, che lo mette in collegamento con il sistema equivalente del paese in cui l'intermediario opera.

Gli intermediari in regime di "libera prestazione di servizi" che non optano per l'adesione all'ABF sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia il sistema di risoluzione stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel paese d'origine.

Comunicazioni relative all'adesione

Gli intermediari - utilizzando il modulo disponibile in questa sezione - trasmettono una comunicazione formale alla Banca d'Italia relativamente alla propria adesione all'ABF; con essa forniscono i propri dati identificativi e quelli necessari al funzionamento del sistema stragiudiziale.

Il modello deve essere utilizzato anche in caso di variazioni di dati forniti in precedenza.

Gestione dei reclami e orientamenti dell'ABF

Le banche e gli intermediari finanziari devono assicurare, adottando specifiche procedure interne, che i propri uffici reclami conoscano gli orientamenti dell'ABF, si mantengano costantemente aggiornati sugli stessi e valutino i reclami presentati dalla clientela anche alla luce di tali orientamenti. In particolare, gli uffici reclami sono tenuti a verificare se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai Collegi e a considerare le soluzioni adottate in tali casi.

Guide e moduli

Gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela la guida pratica sull'ABF ("Guida all'utilizzo del Portale ABF" e "ABF in parole semplici") e il modulo di ricorso, in conformità al modello pubblicato su questo sito.

Adempimenti in caso di ricorsi accolti dall'ABF

Qualora il ricorso venga accolto in tutto o in parte, l'intermediario dovrà:

  1. rimborsare al ricorrente l'importo di 20 euro versato da quest'ultimo all'atto della presentazione del ricorso salvo i casi previsti dalle Disposizioni ABF;
  2. versare alla Banca d'Italia la somma di 200 euro, a titolo di contributo alle spese di procedura, tramite bonifico a favore della Sede della Banca d'Italia presso cui si riunisce il Collegio che ha deciso il ricorso.

Ci sono casi in cui l'importo da versare alla Banca d'Italia da parte dell'intermediario può essere determinato in misura agevolata o maggiorata. In particolare:

  • se, a seguito del provvedimento del Presidente di accoglimento integrale della domanda, l'intermediario ha chiesto la sottoposizione della questione al Collegio e quest'ultimo accoglie il ricorso confermando la soluzione adottata nel provvedimento del Presidente, il contributo da versare è aumentato a 400 euro;
  • se, a seguito di soluzione anticipata della lite proposta dal Presidente, il Collegio accerta che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire a tale soluzione e la decisione del Collegio accoglie il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta del Presidente, il contributo da versare è diminuito a 100 euro;
  • se, a seguito di soluzione anticipata della lite proposta dal Presidente, il Collegio accerta che il solo intermediario non ha manifestato la volontà di addivenire a tale soluzione e la decisione del Collegio accoglie il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta del Presidente, il contributo da versare è aumentato a 400 euro.

Le coordinate bancarie sulle quali effettuare il versamento verranno di volta in volta indicate nella lettera di comunicazione della decisione da parte della Segreteria tecnica competente.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti; se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'ABF in favore del cliente viene resa pubblica la notizia dell'inadempimento su questo sito internet per 5 anni (cfr. sezione "Intermediari inadempimenti") e in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi.

Documenti

  1. Modulo di adesione all'ABF