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Data pubblicazione: 06 dicembre 2021

Conferenza dei Collegi del 17 novembre 2021

Il 17 novembre 2021 i Presidenti e alcuni componenti dei Collegi ABF, riunitisi nella Conferenza dei Collegi (Sez. III, par. 6, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), si sono confrontati sull'ordinanza del 2 novembre scorso del Tribunale di Torino di rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11-octies del D.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori e di disciplina applicabile alle estinzioni dei finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della citata L. 106/21.

Ad esito del confronto, i partecipanti hanno convenuto che non sussistano i presupposti per sospendere la trattazione dei ricorsi pendenti presso l'ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori. Hanno altresì convenuto che a tali ricorsi continuino a essere applicabili i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento con la decisione nr. 21676/21, con la quale è stato chiarito che, per i contratti sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, gli oneri retrocedibili al consumatore in conseguenza del rimborso anticipato del finanziamento sono limitati ai costi recurring, con esclusione di quelli up-front.

È stato altresì considerato che resta fermo il diritto del ricorrente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ovvero di rinunciare al ricorso1, salva, in quest'ultimo caso, la possibilità di ripresentarlo in data successiva (avuto presente però che a partire dal 1° ottobre 2022 entrerà in vigore il nuovo limite di competenza temporale dell'ABF2).

Note

1 Per la presentazione della rinuncia cfr. la Guida all'utilizzo del Portale ABF per i ricorsi online.

2 In particolare, non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.